Partner coniugati o conviventi registrati
Il diritto a una rendita sussiste quando al momento del decesso il partner
- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli, oppure
- ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio (o l'unione domestica registrata), tenendo conto di una convivenza sotto lo stesso tetto simile al matrimonio, è durato almeno cinque anni.
Se le condizioni per il versamento di una rendita non sono soddisfatte, è versata un'indennità unica pari all'importo di tre rendite di partner annue.
Prestazioni in caso di convivenza simile al matrimonio
Nel caso di una convivenza simile al matrimonio, anche fra persone dello stesso sesso, il diritto a una redita sussiste quando al momento del decesso
- nessuno dei due partner era coniugato e fra loro non esisteva nessun rapporto di parentela,
- al momento del decesso la convivenza sotto lo stesso tetto è durata almeno cinque anni consecutivi e il partner superstite ha compiuto il 45° anno di età, oppure
- il partner superstite provvede al sostentamento di uno o più figli in comune.
La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all CPM entro tre mesi dal decesso.
Non è necessario registrare il/la partner convivente presso la CPM durante la sua vita.
Prestazioni per partner
La rendita per partner ammonta al 66 2/3% della rendita di vecchiaia prevedibile. Il diritto a una rendita per partner sorge il primo giorno del mese successivo alla data del decesso della persona assicurata.
Al posto della rendita per partner è possibile chiedere una prestazione in capitale. La relativa richiesta deve essere inoltrata alla CPM entro tre mesi dal decesso della persona assicurata.
Capitale in caso di decesso
Se non devono essere versate prestazioni per superstiti ai partner, è dovuto un capitale in caso di decesso:
- ai figli della persona deceduta;
- in assenza di figli: ai genitori della persona deceduta.
Questo comprende i contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, la prestazione di libero passaggio apportata ed eventuali riscatti personali, tutto senza tassi d’interesse. Le rendite, le prestazioni in capitale, i prelievi per la promozione d’abitazioni o i trasferimenti in caso di divorzio nonché i costi per il finanziamento delle rendite per orfani vengono dedotti.
Non è possibile beneficiare altre persone.
Rendita per orfani
Gli orfani hanno diritto a una rendita per orfani fino al compimento del 18° anno di età. Se seguono ancora una formazione o sono invalidi almeno al 70 %, il diritto perdura al massimo fino al 25° anno di età.
La rendita per orfani ammonta per ogni figlio al 20 % della rendita di vecchiaia prevedibile o percepita.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.